Storica svolta in BASILICATA: le Guide ai sensi della L.4/2013 e appartenenti ad Associazioni di Categoria Professionale sono state inserite nella Legge Regionale
- 29 giugno 2018
- Comunicazione
- Categoria:News
Il Consiglio Regionale Basilicata ha approvato una modifica importante alla Legge Regionale sulle Professioni Turistiche, recependo la L.4/2013 sulle Professioni non ordinistiche e relativa liberalizzazione, ma allo stesso tempo fissando come garanzia e tutela dei consumatori l’appartenenza ad Associazioni di Categoria Professionale appartenenti all’elenco del Mi.S.E.
Potenza, 19 giugno 2018
Al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata
SEDE
Oggetto: Emendamento al “Disegno di legge concernente Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”
Articolo 3bis
All’articolo 3 viene aggiunto il seguente articolo 3 bis:
Art. 3 bis:
All’articolo 5 “Esenzione dall’obbligo di iscrizione nell’elenco regionale” della Legge Regionale n. 35 del 8-09-1998 “Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale”, si aggiunge la seguente lettera c)
- c) le Guide Ambientali ed Escursionistiche, iscritte in associazioni di categoria appartenenti all’elenco delle associazioni professionali pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto dalla Legge 14 gennaio del 2013, n.4 “Liberalizzazione delle professioni”.
Relazione
La Legge 14 gennaio del 2013, n.4 sulla Liberalizzazione delle professioni ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell’ambito dell’esercizio delle attività professionali non disciplinate dalla Legge ordinaria e che non prevedono alcuna specifica iscrizione ad Albi professionali. Tale norma, in attuazione dell’ art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, ha di fatto liberalizzato, tra le altre, la professione di Guida Ambientale Escursionistica, rendendo illegittimi i limiti posti dalle Leggi regionali, ove presenti.
Vale la pena sottolineare come la 14 gennaio del 2013, n.4, all’art. 1 comma 2, stabilisca che “per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative al relativo albo professionale”.
Inoltre, il comma 4 dell’art, 1 stabilisce che “L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”.
Appare, pertanto chiaramente come la professione di Guida Ambientale Escursionistica, notoriamente non organizzata in ordini o collegi, sia di fatto liberalizzata. Da qui l’esigenza, estrinsecata nella presente proposta, di modificare la Legge regionale n. 35 del 8-09-1998, di inserire le Guide Ambientali Escursionistiche iscritte in associazioni di categoria appartenenti all’elenco delle associazioni professionali pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto dalla Legge 14 gennaio del 2013, n.4 “Liberalizzazione delle professioni” tra i soggetti a cui si applica l’ esenzione dall’obbligo di iscrizione nell’elenco regionale istituito presso la Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive – Ufficio Turismo e previsto dall’art. 11 della summenzionata norma.
L’emendamento in oggetto non comporta aggravio di spesa sul bilancio regionale.