Rettifica al “Riepilogo Normativo”
- 12 gennaio 2016
- Comunicazione
- Categoria:News
Cari colleghi, a seguito di un riesame del “Riepilogo Normativo” inviato qualche settimana fà, segnaliamo che è stato modificato il paragrafo relativo allo sci-escursionismo, e meglio dettagliato quello relativo alla discesa di fiumi (canyoning e river trekking). Di seguito le modiche apportate:
Posso organizzare attività di sci di fondo o sci escursionismo? NO. Vi sono ben due leggi che ne impediscono qualunque forma:
-escursioni “fuori pista”: la legge 6/1989 riserva in via esclusiva alle Guide Alpine “l’accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche” (art. 2, comma 1, punto b)”.
-escursioni su piste battute o comunque “ufficiali”: ai sensi della legge 81/1991, l’attività professionale è riservata ai maestri di sci se si svolge su “piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi” (art. 2, comma 1)
Posso organizzare attività di canyoning (discesa di fiumi con ausilio di corde e imbraghi)? NO. Poiché il “classico” canyoning richiede il ricorso ad attrezzature e tecniche alpinistiche (corde, imbraghi, discensori ecc) rientra nelle attività riservate alle guide alpine.
Posso organizzare attività di “river trekking” (discesa di fiumi, a piedi e senza nessun ausilio)? SI, poichè che non si usa nessun ausilio quali corde o imbraghi che possa far ricondurre l’attività a tecniche “alpistiche”…e d’altronde, anche un semplice guado cos’è se non un “river trekking”?
Alleghiamo la versione modificata del documento in oggetto.
Buoni passi a tutti
Mauro Orazi
Commissione Nazionale Formazione e Aggiornamento- formazione@aigae.org