BANDI “GUIDA DEL PARCO” E LEGGE 394/91: FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA

In seguito all’uscita del bando per “Guida del Parco” del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, sono circolate opinioni e posizioni a volte confuse e mescolate, in alcuni casi mancanti di una parte necessaria per essere completamente capite; proprio nel tentativo di rendere il tutto più comprensibile scriviamo queste righe che includono la parte legislativa.

La legge 394/91 al comma 5 dell’art. 14 prevede la possibilità per i parchi nazionali (e solo per quelli) di conferire il titolo ufficiale ed esclusivo di guida parco. Non sfuggirà a chi voglia cimentarsi nella lettura del citato articolo, di notare quanto questo sia stato scritto in forma estremamente breve e in maniera scarna di dettagli.

Cosa intendeva il legislatore?

Innanzi tutto, sia chiaro per tutti, che nonostante a volte qualcuno lo abbia interpretato in maniera diversa per comodo o per errore, è il titolo ad essere ufficiale (cioè rilasciato ufficialmente dal parco) ed esclusivo (cioè che il parco è l’unico titolato a rilasciarlo): non quindi fuorvianti fantasie tipo “guide esclusive” o peggio “guide ufficiali ed esclusive” del parco.

Per precisare, interpretazioni di esclusività di azione, cioè che con il possesso del titolo si possano essere le uniche guide a cui venga permesso di lavorare in un parco, non solo non trovano riscontro nella legislazione corrente, ma possono costituire anche un abuso per la scorretta informazione verso il pubblico.

Abbiamo chiarito il primo punto: a chiunque si rilasci il titolo, non è possibile dire “qui la guida la fai tu e basta” e nel caso specifico del Parco Arcipelago Toscano alle persone che conseguano il titolo di Guida Parco non verrà conferita nessuna esclusività territoriale, perché questa è inammissibile: potranno quindi continuare a lavorare nel parco tutte le guide ambientali che guide del parco non sono.

Non istituisce quindi una professione, ma più che altro una specie di “bollino di qualità”. Sappiamo che le leggi istitutive di professioni devono essere svincolate da altre (e quindi la 394 non può prevederne perché è una legge quadro sulle aree protette) e devono descrivere ogni dettaglio del “profilo professionale” e dei limiti di azione, cosa che non fa la 394 art.14 comma 5, che infatti non dice quali debbano essere le caratteristiche e le mansioni della guida parco, proprio perché non istituiva di alcuna professione.

Allo stesso modo, il comma 5 non dice nulla su cosa debba fare il possessore del titolo, né come debba essere costituito il corso per acquisire il titolo, né cosa si debba fare per conservarlo, né a chi possa o non possa essere conferito: in pratica, non dice e non definisce cosa debba fare la “guida parco”: ne consegue quindi la finestra entro cui poter conferire il titolo è molto larga e per niente definita.

E’ proprio in nome di questa scarna definizione, che non dettaglia ma neanche vieta o limita o indica, che il parco ha praticamente carta bianca sulla decisione dei dettagli di cui sopra, fatto salvo per una non meglio specificata “intesa con la o le regioni”, dove anche qui non si capisce cosa debba riguardare questa intesa, né se ne basti una che valga per sempre, né a quali riferimenti essa debba far capo e contenere.

A questo si aggiunga che il parco in quanto ente pubblico deve poter garantire l’accesso ai concorsi a tutti i cittadini italiani senza porre limiti di residenzialità: è chiaro poi che un cittadino della Sicilia o delle Marche poco probabilmente vorrà ottenere il titolo di guida del parco dell’arcipelago toscano, ma questa possibilità deve comunque essere garantita.

Ne consegue che ogni bando per guida parco può essere fatto come vuole il parco, con accesso per chi vuole il parco, e con caratteristiche che decide il parco; e, da sottolineare nuovamente, guida parco è un titolo e non una professione, in quanto la legge 394/91 non ha nulla a che vedere con quest’ultime.

shutterstock_152460467Andiamo ora al nocciolo del problema “professione” e delle implicazioni con essa connesse: fino al 2007 si pensava, per tutta una serie di interpretazioni della cosiddetta “materia concorrente” della Costituzione (art. 117) nonché della legge 135/2001 sul turismo (per inciso, l’art.7 che dava facoltà alle regioni di stabilire professioni turistiche), che la soluzione per inquadrare la professione della GAE fosse percorrere la strada della legge regionale di riconoscimento: mi preme sottolineare che quasi tutte le leggi regionali di riconoscimento delle GAE furono all’epoca approvate soprattutto grazie all’opera dell’Aigae, inclusa quella della Regione Toscana.

Ma poi, per effetto dell’uscita della legge 30/2006 e della quasi contemporanea abolizione della legge 135/2001 art. 7, lo Stato ha riportato a se le competenze in tema di professioni, incluse quelle turistiche, con il supporto di una serie di sentenze di Corte Costituzionale di cui diverse che riguardano anche la Toscana, che hanno sconfessato la possibilità per le regioni di legiferare in tema di professioni decretando quindi l’incostituzionalità di tutte quelle leggi regionali esistenti istitutive di professioni.

La strategia dell’Aigae allora è cambiata, ponendosi l’obiettivo di arrivare a una legge di riferimento nazionale.

I vari tentativi sono andati a vuoto e nel contempo, complice la spinta “liberalizzante” proveniente dall’Europa, il governo italiano ha puntato decisamente verso la liberalizzazione delle professioni, promulgando la legge 4/2013 che di fatto rende tutte le professioni libere, fatto salvo per quelle ordinistiche previste ai sensi del C.C. art. 2229, entro il novero delle quali non rientrano quelle istituite dalle leggi regionali, tuttora esistenti ma non più limitanti.

Quindi la professione di Guida Ambientale Escursionistica rientra tra le professioni cosiddette libere, nonostante esistano leggi in materia in diverse regioni italiane che, nonostante siano vigenti in quanto nessuno le ha finora cancellate, sono di fatto sorpassate dalla legislazione attuale.

Per effetto dell’ermeneutica giuridica in presenza di leggi “di rango superiore” europee o nazionali le leggi regionali in contrasto con esse devono semplicemente essere disapplicate: come giustamente fa notare il dirigente della Regione Toscana nella nota allegata al comunicato stampa della Regione sul bando dell’Arcipelago.

Sia ben chiaro: l’Aigae non fa le leggi, ne prende solo atto e cerca contemporaneamente di creare le condizioni migliori per i propri soci, al variare delle leggi.

Sarebbe facile per noi, come hanno fatto molti, lasciarsi andare a proclami ederive populistiche e demagogiche con il solo scopo di creare consensi: preferiamo però essere realistici, senza urlare e senza invocare soluzioni che sappiamo, alla luce della giurisprudenza e della legislazione attuale, sarebbero solo delle perdite di tempo e di denaro oltre che vane illusioni.

Per questo alle urla abbiamo preferito il dialogo, che ha fatto seguito alle nostre rimostranze inviate in merito ad argomenti reali e tangibili per richiedere NON improbabili barricate protezionistiche, che come abbiamo visto sono anacronistiche e inapplicabili, ma seri e fattibili miglioramenti per una maggiore considerazione delle professionalità esistenti.

Come sempre lasciamo che siano i fatti a parlare per noi, fatti che testimoniano e manifestano l’enorme lavoro svolto dall’Aigae, di cui tutti, soci e non soci, possono godere per i vantaggi acquisiti.

Con poche chiacchiere e molto impegno.

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