Qualche considerazione attorno alla “sentenza veneta” per accompagnamento su neve
- 29 novembre 2017
- Comunicazione
- Categoria:Blog News
Questa denuncia prima e sentenza poi sono avvolte da un paio di misteri. Per quanto riguarda le motivazioni, il mistero è stato svelato con la pubblicazione delle motivazioni che hanno portato alla condanna del nostro collega guida AIGAE per accompagnamento su terreno innevato. Non solo noi quindi, ma anche i giuristi sono più che perplessi nel merito, considerando il titolo del portale Giurisprudenza Penale: “Esercizio abusivo della professione di guida alpina. Errore sul precetto o errore di fatto su norma extrapenale?”
L’errata interpretazione è quindi scontata per gli analisti e ci si pone solo il dubbio se sia di precetto o di fatto (clicca qui per approfondire). Dal nostro punto di vista non possiamo che evidenziare la mancanza totale nelle motivazioni depositate dal Tribunale delle sentenze definitive e inappellabili della Corte Costituzionale portate dai nostri legali e che infatti vengono sottolineate anche dall’articolo citato. Perché farsi domande sull’interpretazione di una legge quando ci ha già pensato l’organo superiore preposto a farlo?
Ci penserà quindi il secondo grado a fare chiarezza, con il prevedibile e tombale effetto boomerang. Con i tempi della giustizia italiana purtroppo, che stanno portando come prima conseguenza a un blocco di un comparto del turismo invernale e del suo indotto verso il territorio veneto. A danno delle strutture ricettive prima di tutto. Le Guide Ambientali Escursionistiche, sono 10 volte tanto le altre categorie ed è facile fare due calcoli di chi sta facendo veramente economia turistica per i territori.
Molto più misteriose sono le motivazioni che hanno indotto il collegio delle Guide Alpine a sporgere denuncia. Mi sono sforzato parecchio e sono arrivato alle seguenti NON conclusioni.
La sicurezza, ecco forse accompagnare con le ciaspole riveste statisticamente una casistica importante di infortuni in montagna invernali e quindi la sicurezza potrebbe avere animato le Guide Alpine ad intervenire così duramente.
Per lavoro mi sono trovato più volte a organizzare e presenziare a corsi gestiti dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e ho spesso assistito a relazioni. Le ciaspole non sembrano essere proprio il caso principale in cui si verificano incidenti in montagna d’ inverno, di gran lunga più vulnerabile il comparto dello Sci Alpinismo al quale chiaramente le Guide AIGAE non sono abilitate.
Se non è la sicurezza ho pensato che forse le Guide Alpine volessero favorire, come corporativismo e solidarietà, la figura degli Accompagnatori di Media Montagna. Mi vado a leggere le leggi e i profili professionali e con un poco di stupore scopro che gli AmM, profilo professionale interno alle Guide Alpine NON sono abilitati a condurre con ciaspole in ambiente innevato. Nulla quindi, nemmeno il corporativismo.
Facile, mi dico, le Guide Alpine vogliono occupare l’intero mercato delle ciaspole e hanno fatto questa mossa per avere una “esclusiva”. Ma poi vado a vedere i numeri ma soprattutto ricordo le chiacchierate con le GA e AmM miei amici e colleghi dove tutti mi hanno detto che per le Guide Alpine accompagnare con le ciaspole è come per Cristiano Ronaldo avere l’esclusiva di giocare nei campetti di periferia. Sono cioè molto poche quelle che vedono nelle ciaspole uno sbocco ambito e motivante di lavoro. E allora?
Continuo a sforzarmi e mi sorprendo per non esserci arrivato prima: le Guide Alpine sono animate dal sano ed encomiabile “Amore per la giustizia e il diritto” (con le loro intepretazioni di parte ma forse in buona fede, spero…). Bravi mi dico, ma ancora una volta le mie mille reminiscenze mi ricordano che abbiamo più volte segnalato alle Guide Alpine che alcuni Accompagnatori di media Montagna effettuano ciaspolate in giro per le Alpi e le Guide Alpine non hanno mai mosso un dito. Fatto decisamente grave, anche perché il collegio è Ente Pubblico con il dovere inaggirabile di vigilare in tal senso facendo rispettare ai propri associati la 6/1989 non perché il terreno innevato sia competenza esclusiva delle Guide Alpine (la sentenza di Corte Costituzionale 459/2005 e l’archiviazione del Tribunale di Pesaro e di quello di Teramo dicono il contrario) ma perché espressamente dalla loro stessa legge vietato agli AmM.
Le GAE, ricorda sempre la sentenza inappellabile 459/2005, svolgono un mestiere diverso e quindi non sono sottoposte alla 6/89. Sentenza mai digerita, ma così è.
Ma allora se non è nemmeno l’amore per la giustizia e il diritto cosa sarà mai?
L’utlimo tentativo lo faccio attingendo alla fantasia più estrema. Vorrai mica dire che per accompagnare sulle ciaspole, ameno attrezzo che compro anche da Decathlon, secondo le Guide Alpine ho bisogno di formazione professionale?! È tutto un problema di formazione?
Forse sì!
Ma chi sarà mai l’unico professionista che potrebbe erogarla “urbi et orbi”?
In quale direzione vanno tutte le proposte di modifica della legge 6/89 che abbiamo contribuito a bloccare o visto arenarsi negli ultimi anni, mesi e anche ultimissime settimane? Già… le Guide Alpine uniche abilitate ad insegnare ogni professione dell’outdoor, anche quelle che non hanno nemmeno mai praticato una volta nella vita, nemmeno per sfizio personale.
Per togliermi gli ultimi dubbi uso Google da utente sprovveduto e inizio a vedere nei siti dei vari collegi regionali delle Guide Alpine i prezzi quintuplicati, se non decuplicati della formazione nel loro settore rispetto alle proposte degli enti pubblici, parapubblici e privati per le Guide Ambientali Escursionistiche. Anche facendo due proporzioni tra il prezzo e il numero di ore non c’è paragone. Ah già, dimenticavo le regolette di base sull’economia di mercato apprese nelle scuole dell’obbligo. Esclusive protezionistiche significano concorrenza sleale, per alterazioni economiche a vantaggio di pochi e con danni irreparabili all’economia di mercato.
La formazione in esclusiva… svelato il mistero!
Filippo Camerlenghi
Vicepresidente nazionale AIGAE