SENTENZA STORICA DEL TAR PIEMONTE! Non esiste esclusiva nell’accompagnamento in montagna

Il Tribunale Amministrativo Piemonte scrive nero su bianco che: “non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna.” Confermando che “le GAE possono muoversi in ambito anche montano.”
Con una sentenza chiara, di facile comprensione e inequivocabile, il TAR ha respinto il nostro ricorso contro l’istituzione della figura dell’Accompagnatore di Media Montagna in Piemonte in quanto “non necessario”, poiché quanto dichiarato dalla Regione e dal Collegio delle Guide Alpine sulla riserva di professione semplicente “NON SUSSISTE”.
Il TAR si spinge ben oltre sottolineando che

la legge n. 6/1989, non è mai stata esplicitamente coordinata con ulteriori e paralleli sistemi normativi (in tema ad esempio di liberalizzazione dei servizi, di turismo) né esplicitamente adeguata al mutato contesto costituzionale ed alle evoluzioni che la realtà  lavorativa, oltre che l’ordinamento, hanno certamente subito in quasi trenta anni.

Oltre ad affermare che

il legislatore dell’epoca non si è certamente proposto di delimitare la figura professionale in questione rispetto ad altre professioni che, semplicemente, non esistevano come professioni libere o meno che fossero.

Viene interamente confermato l’impianto della Sentenza (inappellabile!) della Corte Costituzionale, secondo cui

l’individuazione di professioni protette appartiene alla disciplina, di riserva statale, dell’ordinamento civile e non può, per ovvie ragioni di uniformità  di regolamentazione, essere demandata al legislatore regionale.

In modo più che mai specifico è scritto nella sentenza che

il legislatore regionale non possa creare alcuno spazio di professione protetta che come tale non sia già 
previsto dalla legge statale; in sostanza le Regioni possono disciplinare la figura professionale dell’AMM nei limiti in cui i suoi ambiti di riserva siano quelli già  previsti dalla legge statale.

Molto importante l’analisi del quadro normativo ma anche di realtà del mercato di riferimento, quando il TAR indica che “Per quanto in specifico concerne la potenziale reciproca interferenza tra GAE e AMM,

la legge non può che essere interpretata in forma compatibile con il generale favor per la libertà  delle prestazioni di servizi, anche di nuova emersione, libertà  per di più incentivata dall’ordinamento europeo; le deroghe a siffatti principi presentano tendenzialmente natura eccezionale e possono essere fondate solo su specifiche esigenze di tutela.

Viene quindi DEFINITIVAMENTE spazzato ogni dubbio nelle motivazioni quando viene inoltre scritto che

non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna. Ha infatti chiarito la Corte che la riserva concernente l’attività  della Guida Alpina non attiene alla “generica attività  di accompagnamento in montagna (la cui esatta definizione aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico”…)”,”bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose.”

E se ancora non fosse sufficiente viene ripetuto che

le professioni che possono essere protette in forza della l. n. 6/1989 non possono esserlo per il solo fatto di svolgersi in montagna (…) comportando anche la legittima operatività  delle GAE in ambito montano.

Che

l’attività  della GAE sia ammessa anche in ambito montano e non comporti, per ciò solo, indebita invasione delle prerogative delle professioni protette configurate della legge n. 6/1989 risulta dunque essere stato già  affermato dal giudice delle leggi e costituisce presupposto interpretativo imprescindibile di qualsivoglia normativa regionale in materia.”

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