La difficoltà tecnica non si misura in metri: cassata dal Tribunale di Macerata la bizzarra teoria delle altimetrie
- 05 luglio 2019
- Comunicazione
- Categoria:News
“NON SUSSISTONO ESTREMI DI REATO PER LE RAGIONI E CONSIDERAZIONI GIURIDICHE DI CUI ALLA MEMORIA DIFENSIVA DEPOSITATA IL GIORNO 11/4/2019, CHE QUI SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE FACENDOLE PROPRIE”!
Cioè la MEMORIA DIFENSIVA presentata dall’Ufficio Legale di AIGAE, che alleghiamo integralmente.
Altra ulteriore, ennesima, archiviazione a seguito di denuncia per esercizio abusivo di professione (art. 348 del codice penale) che era stata notificata ancora una volta a seguito delle pressioni del Collegio Guide Alpine, questa volta nelle Marche per la bizzarra motivazione di aver condotto un gruppo di persone “su percorsi montani oltre gli 800 metri di altezza”. Come se la difficoltà tecnica di un percorso si misurasse dall’altimetria, quando si può essere in difficoltà alpinistica su una ferrata in un precipizio di 50 metri a bordo del mare oppure camminare tranquillamente in un prato d’altipiano a 3000 metri.
Vengono ancora una volta ribadite sia tutte le precedenti archiviazioni già segnalate (Pescara, Pesaro, Bolzano, Teramo e tutte le altre) che l’impianto fondamentale della sentenza 459/2005 della Corte Costituzionale, ribadito dalla Sentenza del TAR Piemonte del 2018 e dai pareri dell’Avvocatura della Regione Marche, che stabiliscono a più riprese che è nella progressione alpinistica (corda, piccozza, ramponi) il limite delle attività riservate e non nelle attività escursionistiche.
Una Guida Ambientale Escursionistica marchigiana iscritta ad AIGAE che stava regolarmente accompagnando su percorsi di media montagna alcuni escursionisti ha quindi visto confermata per l’ennesima volta l’infondatezza del reato ipotizzato.
Ovviamente con il totale supporto, in ogni passaggio, dell nostro Ufficio Legale.
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