Contributo di Stefano Spinetti sul titolo di Guida Parco

LE GUIDE UFFICIALI ED ESCLUSIVE DEL PARCO? NON ESISTONO! E NEMMENO LE GUIDE ESCLUSIVE DEL PARCO E LE GUIDE UFFICIALI DEL PARCO.

LO DICE IL TAR, LO AVEVA GIA’ DETTO LA CORTE COSTITUZIONALE. MENTRE AIGAE E’ DAL 1992 CHE CHIEDE CHIAREZZA
Il 6 dicembre 1991 vedeva la luce una grande legge innovativa per l’Italia, la prima che riguardasse le aree protette, tanto da divenire quasi un’icona: la legge 394/91.
Tra le tante cose previste dalla legge quadro 394/91, l’articolo 14 al comma 5 recita così: “L’Ente parco organizza, d’intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco”. Queste due righe, aprivano quindi la via all’istituzione delle Guide del Parco in (quasi) ogni parco nazionale, generando al tempo stesso non pochi equivoci.
Il primo equivoco, nasceva sulla specificità di questo titolo: si andava a istituire una nuova professione? Il secondo equivoco riguardava invece le parole “ufficiale ed esclusivo” che, sia pur citate dalla legge chiaramente in riferimento al “titolo” e non alle persone, qualcuno pensò bene, per il proprio comodo o per errore, di andare ad inventarsi le “guide ufficiali ed esclusive” del Parco. In realtà, il legislatore non voleva di certo andare a istituire una nuova professione, visto che solo con leggi apposite, e con iter molto più tortuosi e complessi si possono istituire professioni, come ampiamente illustrato dal Codice Civile, art. 2229. Né si intendeva conferire una sorta di esclusività del poter fare la guida in un certo territorio, non previsto da nessuna parte del nostro ordinamento.
Molto semplicemente, si intendeva dare la possibilità ai parchi di poter conferire un titolo, appunto, una specie di “bollino di garanzia”, che attestasse la specifica competenza della guida sul territorio del parco in questione: un titolo, cioè una sorta di “attestazione di qualità e competenza” promulgata dal parco, e niente più di questo.
Alla luce dei tanti errori commessi, a volte in buone fede a volte no, appare opportuno ribadire che il predetto titolo può essere conferito dal Parco esclusivamente per attestare una maggiore conoscenza del territorio del Parco a chi già opera nel Parco a fini di accompagnamento turistico e non per attestare o istituire una professione.
Questo principio lo aveva già affermato la Corte Costituzionale, dove nella sentenza 366 del 27.07.1992 al punto 12 recitava, in merito alla legge 394/91:
(…) Ciò vale, in particolare, relativamente alle censure specificamente mosse all’art. 15, nonché relativamente a quelle concernenti l’art. 14, quinto comma, il quale non riguarda la materia della formazione professionale rientrante nelle competenze provinciali, dal momento che non si riferisce a titoli abilitanti all’esercizio di professioni, ma attiene ad attività del tutto interne al funzionamento dei parchi e alle finalità proprie di questi ultimi, attività che, come tali, non hanno alcuna rilevanza sul mercato delle professioni.(…)
Il che era già abbastanza chiaro. Invece, c’è chi per anni ha volutamente ignorato questa sentenza per poter cavalcare a proprio piacimento e per i propri comodi l’ambiguità in cui è facile cadere dopo una sommaria e veloce lettura dell’articolo incriminato (art, 14, c.5). Ecco quindi che il TAR Campania con la sentenza 166/2017 ribadisce, specifica e precisa quanto detto anni prima dalla Corte Costituzionale, in merito ai corsi per Guida Parco indetti da un Parco Nazionale con la dizione “Guida Ufficiale ed Esclusiva”:
(…) Invero, l’art. 14, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”) dispone espressamente che: “L’Ente parco organizza, d’intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco”.
Con riferimento a ciò, la Corte Costituzionale ha chiarito che tale previsione non riguarda l’individuazione di una nuova figura professionale, bensì attiene allo svolgimento dell’attività a cui è preposto l’Ente Parco, cosicché non è prefigurabile la legittimità costituzionale della norma per tale aspetto.
2.3- È invece fondata la censura con cui si fa rilevare l’illegittimità del bando, laddove (esorbitando dalla lettera e dalla funzione della norma) attribuisce ai soggetti selezionati la qualifica di guide “esclusive” del Parco Nazionale xxxxx.
Infatti, la disposizione di legge sopra riportata riguardano il conferimento dei compiti di “guida del Parco”, senza l’aggettivazione aggiuntavi (“esclusiva”).
La stessa si riferisce, piuttosto, al titolo (“ufficiale ed esclusivo”, cioè ottenibile unicamente al termine del corso di formazione), ma non attiene all’attività richiesta e non può quindi comportare l’attribuzione alle guide prescelte di funzioni che (secondo il significato proprio dell’aggettivo) valgano a escludere ogni altro soggetto dal compimento di attività all’interno del Parco.(…)
Direi che è più che chiaro!
Tanto per ribadire ulteriormente:
• i corsi per Guida Parco non possono istituire figure professionali (e di fatto non le istituiscono);
• l’istituzione di figure professionali è riservata allo Stato centrale (e non ai suoi enti periferici, a cui si può invece demandare successivamente l’eventuale successiva formazione) che con apposite leggi ne stabilisce compiti, confini e percorsi di accesso;
• i titoli che i parchi decidano eventualmente di conferire devono citare solo ed esclusivamente “titolo di Guida del Parco xxx” e non menzionare “Guida Esclusiva e/o Ufficiale del Parco xxx”, né tanto meno “Guida Esclusiva del Parco xxx” o “Guida Ufficiale del Parco xxx”,;
• il titolo conferito non può dar adito ad esclusività di alcun tipo;
• il titolo conferito non può dar adito a vantaggi di alcun tipo da parte dell’Ente Parco che ha rilasciato il titolo, a scapito di altri professionisti che non abbiano acquisito il medesimo titolo;
• i corsi che i parchi decidano di istituire dovrebbero, ma questo solo per logica, essere destinati a chi già opera in ambiti professionali di accompagnamento e contenere formazione specifica sul territorio.
L’invito ora dovrebbe essere per ad adeguarsi onde evitare sanzioni dalle autorità di garanzia sul consumatore che possono ravvisare pubblicità ingannevole in ogni situazione ambigua o ancora fedele all’interpretazione fantasiosa della “guida ufficiale ed esclusiva”.
In ogni caso, durante la mia passata presidenza Aigae, si è sempre ritenuto che la legge 394/91 attualmente esistente, all’art. 14, comma 5, sul “titolo di guida parco“, da sempre troppo breve, confusa e priva di ogni dettaglio utile alla comprensione, che ha generato negli anni le più fantasiose interpretazioni molto spesso di comodo, sia oggi superata e bisognosa di una maggiore articolazione che la interpreti e la definisca meglio, che ne stabilisca regole, competenze, formazione, modalità e caratteristiche, per non generare confusione e speculazioni che negli anni si sono viste e taciute.
In realtà, in una auspicabile quanto futura revisione della legge 394/91, per fare una cosa migliore questo articolo dovrebbe sparire del tutto: solo così si farebbe un’estrema chiarezza, senza introdurre un’ulteriore complicazione nel mondo, già di per sé complicato e confuso, dell’accompagnamento in natura.
Infatti anche senza la presenza del “famigerato” passo dell’articolo 14 della legge 394/91, i parchi potrebbero comunque istituire dei corsi atti a conferire il “discusso” titolo, seguendo la logica del “se non è vietato, è permesso”; e allora, ecco dimostrata l’inutilità del conteso articolo!
Questa dovrebbe essere, per la parte che riguarda le guide, la seria riforma che chi davvero “vuole bene” alle guide, dovrebbe seriamente appoggiare in una futura revisione legislativa.
Eliminare il “tuttologismo” a fronte di una maggiore chiarezza.
UNA SERIA, EFFICACE POLITICA DI SVILUPPO DI PROMOZIONE TURISTICA E DELL’OCCUPAZIONE NELLE AREE PROTETTE HA BISOGNO DI NORME CHIARE E PRECISE, CHE SIANO DI FACILE INTERPRETAZIONE E DI ANCORA PIÙ FACILE APPLICAZIONE SENZA GENERARE EQUIVOCI.

Stefano Spinetti
Ex Presidente Nazionale Aigae 2002-2017

 

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