ESCURSIONISMO IN TEMPI DI COVID-19: FAQ PER ESCURSIONISTI E GUIDE aggiornate al 24/01/2021

Le attuali limitazioni alla circolazione e alle attività, applicate per cercare di contenere la pandemia da COVID-19, sono necessariamente pensate per le macrocategorie e non riescono a entrare nel dettaglio delle singole attività, tantopiù quando si tratta di attività multiformi e variegate come quelle che si nascondono dietro alla parola, apparentemente semplice, di “trekking”.
Ne stanno seguendo una serie di zone grigie, di distinguo, di interpretazioni su casi particolari che però, invece di chiarire, rendono ancora più confusa la situazione.

AIGAE quindi, a beneficio dei suoi soci, delle guide escursionistiche indipendenti o di altre associazioni e del mondo dei “trekker” in generale, ha ritenuto opportuno e utile stilare le presenti FAQ per consentire a tutti di districarsi, ove possibile, nel dedalo di norme e interpretazioni sul tema, spesso contrastanti.

Il presente scritto prende in esame il solo escursionismo, o trekking, e le attività con racchette da neve (“ciaspole”), che sono le aree di competenza delle Guide Ambientali Escursionistiche. Non verranno quindi trattati, gli altri sport nella natura quali alpinismo, sci, equitazione, ecc.

Le FAQ sono state elaborate da AIGAE in base a quanto riportato alla data indicata dai siti ufficiali, primariamente le FAQ pubblicate dal Governo ai link:

Oltre ai documenti emessi dalle pubbliche autorità e a noi noti.

Queste FAQ sono comunque un semplice parere, basato su una analisi dei documenti pubblici disponibili e sulla loro interpretazione il più possibile corretta, ma è, e rimane, una mera opinione non vincolante e del tutto soggettiva. Il cittadino dovrà dunque uniformarsi alle disposizioni di legge e alle interpretazioni che di esse ne daranno le autorità e le forze dell’ordine, e rimane l’unico responsabile delle proprie decisioni ed azioni.

È infatti bene ricordare sempre, sia per queste FAQ che quando si leggono articoli, post, pareri fantasiosi spesso più dettati dai desideri che da una oggettiva analisi dei testi disponibili, la risposta alla FAQ principale:

Chi è autorizzato a fornire interpretazioni ufficiali delle norme applicabili?

A questa domanda rispondiamo direttamente con le inequivocabili parole di un dirigente del Ministero della Salute, a cui AIGAE si è rivolta per avere alcuni chiarimenti normativi:

“tuttavia la valutazione finale circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta comunque rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei DPCM, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

Più chiaro di così… 


FAQ PER GUIDE ED ESCURSIONISTI

Aggiornate al 24/01/2021

 

Ricordiamo le seguenti regole generali:

Nelle zone GIALLE: spostamenti liberi all’interno della propria regione, attività motorie o sportive liberamente esercitabili nel rispetto delle distanze interpersonali o dell’obbligo di mascherina.
Trekking CONSENTITO
Nelle zone ARANCIONI: come in giallo, ma con il limite agli spostamenti solo all’interno del proprio comune (con deroga per i piccoli comuni fino a 5000 abitanti-vedi sotto)
Trekking CONSENTITO nel proprio comune
Nelle zone ROSSE: spostamenti solo per lavoro, salute, necessità. Attività motoria solo nei pressi della propria abitazione.
Trekking VIETATO

Quanto sopra solo dalle ore 05:00 alle 22:00. Nelle ore notturne vige infatti il coprifuoco su tutto il territorio, senza eccezione alcuna.

Si ricorda anche che nelle zone ARANCIONI è stata introdotta una particolare deroga per i piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, come segue:

“A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.”

Resta quindi inteso che ogni volta che nella presente trattazione ci si riferirà ai confini comunali e agli spostamenti tra comuni, sarà sottinteso sempre “fatte salve le deroghe in vigore per i piccoli comuni”

Inoltre resta facoltà delle singole regioni adottare misure più restrittive, che andranno dunque verificate dai cittadini prima di iniziare l’attività.

 


 

SEZIONE A – FAQ GENERALI PER GLI ESCURSIONISTI

 Si ricorda che nelle limitazioni agli spostamenti comunali è stata introdotta una particolare deroga per i piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti.


1A. Come è classificato l’escursionismo a piedi, o “trekking”?

L’escursionismo, in tutte le sue forme, è considerato ATTIVITA’ MOTORIA INDIVIDUALE all’aperto.
Ai fini però delle norme anti-COVID (e solo per quelle) è stato assimilato alla pratica sportiva amatoriale, della quale passa a condividere quindi regole e norme su spostamenti, mascherine ecc.
(vedi FAQ n. 2A per dettagli)

 


2A. Nel fare trekking posso evitare di indossare la mascherina?

SI

Rispetto a una generica attività motoria a ridotto impegno fisico quale, ad esempio, una semplice passeggiata in un giardino pubblico o all’aperto, il trekking viene assimilato alle attività sportive e gode quindi come queste di una particolare “deroga” sull’uso della mascherina, pur con l’obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di 2 metri.

Fonte: circolare Ministero dell’Interno prot. N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. de 16/10/2020:
“Preliminarmente, si ribadisce che il quadro regolatorio vigente, con riferimento all’obbligo di utilizzo della mascherina, esonera le attività sportive, nelle quali rientrano anche quelle svolte con finalità amatoriali, mentre assoggetta all’obbligo di utilizzo di tale dispositivo l’attività motoria.
Al riguardo, si precisa che nell’attività motoria, cui è riferito l’obbligo in questione, non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all’attività sportiva e, quindi, parimenti esentate.
Conseguentemente, pratiche quali jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva, qui citate a mero titolo esemplificativo, potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, come espressamente ribadito, per ogni attività sportiva, dall’ art. 1, comma 6, lett. d), del nuovo D.P.C.M..”

 


3A. Posso fare trekking in gruppo?

SI

Con il termine “attività individuale” non si intende una attività da svolgersi in solitudine, ma una attività che non prevede il contatto con altri partecipanti e consente quindi il mantenimento della distanza interpersonale (ad esempio un gruppo di runner, o di ciclisti, o di… trekker!)
Fonte: FAQ Dipartimento per lo sport


4A. Posso recarmi in un altro comune per fare trekking?

In zona GIALLA: SI, purchè della stessa regione
In zona ARANCIONE: PROBABILMENTE NO (vedi sotto)
Nelle zone ROSSE: NO

Nelle zone ARANCIONI è consentito recarsi in altro comune per praticare attività sportive solo se non è possibile praticarla nel proprio. L’intento è chiaramente consentire a un cittadino di praticare tennis, calcio, piscina, atletica ecc. nell’impianto sportivo più vicino. Per effetto però dell’assimilazione del trekking allo sport (vedi FAQ 1A e 2A) alcune interpretazioni vorrebbero estendere questa possibilità anche al trekking qualora il proprio comune si trovi in zona non montana. Secondo AIGAE questa interpretazione è estremamente azzardata e soggetta a enormi margini di interpretazione da parte delle forze dell’ordine preposte ai controlli, per l’impossibilità a definire un ambito specifico e circoscritto in cui esercitare il trekking. Bisognerebbe prima poter dimostrare che non è possibile fare trekking (ovvero fare camminate nella natura con medio o alto dispendio energetico) nel proprio comune, cosa di fatto pressoché impossibile nella gran parte, se non la totalità, dei comuni italiani.

Né è possibile appellarsi alla necessità di “fare trekking in montagna”, Infatti con l’abolizione del criterio altimetrico di qualche anno fa c’è oggi l’impossibilità giuridica di definire in modo certo e rigoroso l’ambiente “montagna” (impossibilità ribadita anche dalla Corte Costituzionale nel 2005). In pratica un giudice non avrebbe alcun parametro certo per decidere dove “inizia la montagna”, e quindi non potrebbe decidere su eventuali trasgressioni al “recarsi in montagna”

VEDI ANCHE: FAQ 6A

Pertanto AIGAE ritiene che, in assenza di una esplicita e inequivocabile deroga a favore del trekking, tale spostamento sia vietato.

 


5A. Posso recarmi in un altro comune per “ciaspolare”?

In zona GIALLA: SI, purché della stessa regione
In zona ARANCIONE: PROBABILMENTE NO (vedi sotto)
Nelle zone ROSSE: NO

Qui l’ambiguità nelle zone arancioni nasce da un altro aspetto ambiguo, distinto da quello della FAQ 4A.

  • Se la “ciaspola” è considerata un ausilio alla camminata su neve, allora non è nient’altro che un tipo particolare di trekking, e quindi ricade nella casistica della FAQ 4A
  • Se al contrario è considerata un’attività a se stante, indipendente dal trekking, potrebbe in effetti essere svolta “in altro comune, se non possibile nel proprio”.

Rimane quindi facoltà delle forze dell’ordine interpretare secondo uno dei due casi e nel caso comminare sanzioni. Per quanto noto ad oggi ad AIGAE, l’ambiguità è tale che le stesse Forze dell’Ordine interpellate da alcuni soci AIGAE hanno fornito risposte opposte e in qualche caso comminato sanzioni. Riteniamo quindi, allo stato delle cose ad oggi, altamente sconsigliabile lo spostamento.

 


6A. In zona arancione, posso sconfinare in un altro comune durante il trekking? E in altra regione?

SI, ma solo nella propria regione. Non è invece possibile passare in altra regione.

Purchè si inizi e finisca nel proprio comune, è possibile sconfinare in altro comune durante lo svolgimento dell’attività motoria vera e propria. Si suggerisce comunque, e si raccomanda caldamente, di farlo solo per brevi tratti e solo dove effettivamente reso necessario dal percorso o dal sentiero.
È invece espressamente vietato sconfinare in altra Regione o Provincia autonoma.
Fonte: FAQ Governo su “Spostamenti”

 

 



SEZIONE B – FAQ PER LE GUIDE

Si ricorda di verificare anche le FAQ generali per l’escursionista (sezione A).

IMPORTANTE: le FAQ sono applicabili a chi esercita a titolo professionale, su incarico retribuito di terzi autorizzati (agenzie di viaggi, società, cooperative ecc.) o come libero professionista con propria P. IVA. Non sono quindi valide per attività volontarie o prestate a titolo non oneroso o non retribuito.

Ricordiamo che, in generale, in tutte le zone (giallo, arancione o rosso) lo spostamento è sempre consentito “per comprovate esigenze lavorative” (cfr. le FAQ del governo sugli spostamenti nelle varie zone).

Ci si può quindi recare anche in altra regione (se in zona gialla), o comune (se in zona arancione), o lontano dalla propria abitazione (se in zona rossa o durante il coprifuoco), a condizione che si possa dimostrare la necessità lavorativa.


1B. Posso organizzare escursioni giornaliere diurne in gruppo nella mia area?

SI, tranne nelle zone rosse

La possibilità è riconfermata, oltre che dalla definizione di “attività individuale” (vedi ns. FAQ n. 3A) anche dalla seguente, riferita alle Guide Turistiche ma che è per estensione applicabile anche alle GAE:

Fonte: FAQ Governo su “Spostamenti”, sezione zone GIALLE/ARANCIONI

 


2B. Posso recarmi in un’altra regione per condurre escursioni?

Se sei diretto in zona GIALLA: SI, ma potranno partecipare solo clienti della stessa regione
Se sei diretto in zona ARANCIONE: SI, ma potranno partecipare solo clienti del comune in cui inizia/finisce il trekking
Se sei diretto in zona in zona ROSSA o durante il coprifuoco: NO, poiché l’attività è sospesa per i clienti

Inoltre dovrai dotarti di idonea documentazione da esibire in caso di controlli per attestare che il tuo spostamento è per comprovate esigenze lavorative.

 


3B. Posso recarmi in un altro comune della mia regione per condurre/organizzare escursioni?

Se sei diretto in zona GIALLA: SI, ma potranno partecipare solo clienti della stessa regione
Se sei diretto in zona ARANCIONE: SI, ma potranno partecipare solo clienti del comune in cui inizia/finisce il trekking
Se sei diretto in zona in zona ROSSA o durante il coprifuoco: NO, poiché l’attività è sospesa per i clienti

Inoltre dovrai dotarti di idonea documentazione da esibire in caso di controlli per attestare che il tuo spostamento è per comprovate esigenze lavorative.

 


4B. Le regole per le escursioni valgono sempre anche per le ciaspolate?

Purtroppo c’è ambiguità interpretativa, perché:
– Se la “ciaspola” è considerata un ausilio alla camminata su neve, allora non è nient’altro che un tipo particolare di trekking, e quindi ricade nella casistica più generale del trekking;
– Se al contrario è considerata un’attività a sé stante, indipendente dal trekking, potrebbe in effetti essere considerata indipendentemente, e soprattutto nel caso di zone arancioni potrebbe ricadere nella deroga allo spostamento in altro comune “se non possibile nel proprio”.

Rimane quindi facoltà delle forze dell’ordine interpretare secondo uno dei due casi e nel caso comminare sanzioni. Per quanto noto ad oggi ad AIGAE, l’ambiguità è tale che le stesse Forze dell’Ordine interpellate da alcuni soci AIGAE hanno fornito risposte opposte e in qualche caso comminato sanzioni. Riteniamo quindi, allo stato delle cose ad oggi, altamente sconsigliabile organizzare escursioni aperte a tutti in zona arancione. Vedi anche FAQ 5A.

 


5B. Posso recarmi a fare sopralluoghi fuori zona?

Anche in questo caso, come per le ciaspole, la risposta è ambigua. Infatti:

  • Da un lato il sopralluogo è comunque una attività lavorativa, e dovrebbe quindi essere sempre consentiti.
  • Dall’altro però si deve poter documentare la “comprovata esigenza lavorativa” e l’indifferibilità del sopralluogo.

Soprattutto il secondo aspetto è, a nostro giudizio, fortemente soggetto a interpretazione degli enti preposti al controllo. Non potendo dare risposte certe, suggeriamo quanto segue:

Se ti stai muovendo all’interno di una zona GIALLA: SI, sempre consentito
Se sei in zona ARANCIONE e sei diretto verso altro comune/regione arancione: FORSE SI, ma consigliamo di effettuarlo solo se davvero necessario e per una attività prossima già programmata. Rimane comunque la possibilità di una diversa interpretazione, più restrittiva, da parte delle forze dell’ordine.
Se sei in zona in zona ROSSA o durante il coprifuoco: PROBABILMENTE NO, e comunque fortemente sconsigliato.

 

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