Consentire l’escursionismo ambientale anche nelle zone “arancioni”: le proposte di AIGAE al Governo
- 24 febbraio 2021
- Comunicazione
- Categoria:News
Le attività all’aria aperta, con le dovute precauzioni, andrebbero incentivate. Le Guide Ambientali Escursionistiche sono pronte a prendersi la responsabilità della gestione dei gruppi nel rispetto dei protocolli che AIGAE ha inviato ai propri associati e al Governo già dalla primavera scorsa. Per permettere alle persone di praticare salutare attività all’aria aperta, coniugando socialità e benessere alla piena sicurezza.
Dopo decine di incontri e tavoli di lavoro con Ministeri ed Enti, in particolare per ottenere l’inserimento delle G.A.E. nei diversi ristori, crediamo da tempo necessario andare oltre la parziale compensazione economica sia per le Guide, che per le attività che possono usufruire dell’effetto volano, che per le persone che necessitano di tornare a respirare senza assembrarsi in spazi chiusi di qualsiasi tipo pur di vivere una minima socialità. Occorre quindi scommettere sull’ambiente e sulle aree interne per consentire un turismo diffuso e sostenibile verso i territori rurali di prossimità.
Pubblichiamo come esempio una delle tante lettere di richiesta inviate nelle scorse settimane e che reinvieremo in questi giorni, per assicurarci che non cadano nel dimenticatoio nel passaggio tra il precedente e l’attuale governo in carica: riportiamo qui quella inviata al Ministero della Salute.
Nella proposta di modulistica oltre che le Guide Ambientali Escursionistiche, abbiamo inserito anche l’opzione per le Guide Alpine, gli Accompagnatori di Media Montagna e “Altra guida professionista (specificare)”.
Roma, 12 gennaio 2020
Egregi signori,
la nostra associazione professionale rappresenta oltre 3000 Guide Ambientali Escursionistiche (GAE), professionisti dell’accompagnamento di turisti in natura e dell’escursionismo a piedi (anche detto “trekking”), operanti ai sensi della legge 4/2013, ed è regolarmente iscritta nelle liste del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della stessa legge, nonché membro del COLAP, Coordinamento Libere Associazioni Professionali.
L’attuale emergenza COVID ha seriamente compromesso le possibilità lavorative dei nostri associati a causa delle forti limitazioni poste al turismo nazionale, al blocco a tutte le attività didattiche con le scuole e all’azzeramento del turismo internazionale, lasciando attualmente un piccolo residuo di attività limitato alle sole escursioni cosiddette “giornaliere”, ulteriormente limitate dalle norme relative all’attuale zonazione in “colori” in vigore per le Regioni.
Alla luce delle attuali disposizioni, se da un lato ci è ben evidente cosa sia possibile fare o non fare nelle cosiddette zone gialle o rosse, sussistono alcuni dubbi interpretativi su specifiche situazioni in caso di zone arancioni, zone che anche alla luce delle ultime evoluzioni saranno probabilmente nelle prossime settimane sempre più frequenti e diffuse.
Il passaggio a “zona arancione” rappresenta infatti, per la maggioranza delle GAE della zona coinvolta, la definitiva pietra tombale su quel poco di lavoro che ancora le GAE sono riuscite con fatica e difficoltà a tenere in piedi. La nostra attività infatti si è ormai ridotta, proprio a causa dell’emergenza attuale, alle sole giornate festive, con attività di escursioni giornaliere rivolte all’utenza delle grandi città che per l’occasione si spostano con mezzi propri nelle aree rurali e montane dei comuni limitrofi, spostamenti che con la zona arancione sono quasi del tutto proibiti.
Siamo quindi a chiedervi un esplicito parere su quanto segue relativamente agli spostamenti tra comuni rientranti nelle cosiddette “zone arancioni”, poiché le attuali formulazioni lasciano dubbi interpretativi che proviamo di seguiti a illustrare.
Come ben noto, nelle aree arancioni valgono, tra le altre, le seguenti restrizioni:
divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune, includendo quindi in questi ultimi anche i servizi erogate dalle GAE di accompagnamento in escursioni e trekking nella natura su percorsi in altri Comuni della Regione.
Inoltre, non essendo sospese in queste aree l’attività sportiva di base e l’attività motoria (fermo restando il mantenimento del distanziamento fisico ed il divieto di assembramento), è comunque consentito lo spostamento dei clienti in altro Comune ove tali attività non possano essere svolte nel proprio Comune, fermo restando il divieto di spostamento al di fuori del limite territoriale regionale.
Il dubbio interpretativo subentra nel momento in cui tali norme vadano applicate all’attività specifica del trekking. Infatti il trekking non si svolge presso un “impianto sportivo” definito (come ad esempio il tennis) o con modalità ben identificabili (come ad esempio la bicicletta), ma è anzi, nella sua definizione più ampia, una attività motoria che si svolge nei più svariati ambienti e modalità, purché all’aria aperta e in ambienti naturali.
Ma d’altronde sono pressoché inesistenti i Comuni in cui, a stretto rigore di logica e con una applicazione rigorosa e pedissequa della norma, non sia possibile “camminare nella natura”, poiché ogni comune ha aree verdi che, agli occhi delle forze dell’ordine, potrebbero consentire l’attività di trekking e dunque renderebbero “illecito” lo spostamento fuori dal proprio Comune. Si ricade quindi nella discrezionalità interpretativa da parte del Pubblico Ufficiale che dovesse effettuare il controllo se qualificare lo spostamento come “consentito” per praticare attività sportiva non disponibile nel Comune di provenienza, oppure non consentito perché, in fondo… si può camminare anche nel proprio Comune.
Le attuali disposizioni e FAQ disponibili sui siti istituzionali non prevedono, comprensibilmente, la casistica specifica, lasciando quindi tutte le GAE nel dubbio se bloccare la propria attività in caso di zone arancioni, cosa che spesso coincide con il bloccare la propria attività tout court, oppure proseguirla con il continuo rischio di subire una sanzione, nel caso le forze dell’ordine preposte ai controlli sulla circolazione diano una interpretazione più restrittiva.
Il nostro quesito, che contiene anche una proposta, è il seguente:
nelle aree arancioni, può un cliente recarsi con mezzi propri o trasporto pubblico in altro Comune della stessa Regione per partecipare ad una escursione a piedi nella natura condotta da una guida professionista?
Qualora la vostra risposta sia, come speriamo, affermativa, le condizioni per identificare senza ambiguità tali casi potrebbero essere le seguenti:
- Lo spostamento deve avvenire comunque nella propria Regione e nel rispetto di tutte le altre disposizioni per il contenimento della pandemia in tema di trasporti, rispetto del distanziamento, protocolli di effettuazione delle attività ecc.
- Lo spostamento deve avvenire solo per il percorso dalla propria abitazione al luogo di inizio dell’attività e ritorno, nello stesso giorno di svolgimento;
- È obbligatoria la prenotazione anticipata con il professionista che la organizza o conduce;
- In caso di controllo, il cittadino dovrà produrre alla Pubblica Autorità autocertificazione attestante il motivo dello spostamento, ivi inclusi gli estremi identificativi e il contatto del professionista che organizza/conduce l’attività (alleghiamo fac-simile);
- L’attività deve essere erogata a titolo professionale, e condotta da un professionista che:
- sia iscritto ad una associazione di categoria per il profilo professionale di GAE depositato presso il MISE da AIGAE; oppure avere la qualifica di Guida Alpina o di Accompagnatore di Media Montagna;
- si impegni a fornire a tutti gli iscritti provenienti da altro comune modello della apposita autocertificazione allegata;
- si impegni a redigere, sotto la propria responsabilità di veridicità, un elenco completo, in forma cartacea o digitale, dei partecipanti all’attività e di mantenerlo e renderlo disponibile su richiesta alla Pubblica Autorità per un periodo di almeno 60 giorni dopo la data di svolgimento dell’attività. Tale elenco dovrà includere, per ciascun partecipante: data e comune di svolgimento dell’attività, nome e cognome; comune di provenienza (solo se diverso dal comune di svolgimento dell’attività);
- Pubblicizzi l’attività evidenziando che “in ottemperanza al parere del Ministero della Salute, lo spostamento da altro comune per raggiungere il luogo di svolgimento è consentito solo per la partecipazione all’attività stessa, esclusivamente nel giorni di effettuazione e previa prenotazione anticipata e compilazione di apposita autocertificazione fornita dall’organizzatore”.
A maggior garanzia, alleghiamo alla presente anche l’apposito protocollo elaborato da AIGAE per i propri soci per lo svolgimento dell’attività professionale di Trekking, a garanzia del rigore con cui i nostri soci operano e del rispetto di tutte le norme e le cautele che l’attuale pandemia ci impongono.
Ci auguriamo vivamente di poter ricevere una risposta affermativa a quanto sopra, che potrebbe finalmente conciliare anche nelle zone e periodi arancioni le legittime necessità lavorative delle GAE, gli altrettanto legittimi diritti dei cittadini ad esercitare una salutare attività motoria all’aperto e le imprescindibili esigenze di contenimento della pandemia.
In attesa di vostro cortese riscontro, porgiamo Distinti saluti
Davide Galli
Presidente Nazionale AIGAE
Il documento si conclude con una proposta di modulo di AUTOCERTIFICAZIONE ALLO SPOSTAMENTO TRA COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ MOTORIE NELLA NATURA CONSENTITE.