ANNULLAMENTO sanzione contro GAE – Tribunale Teramo 24-2-2021

Accolto il ricorso contro il verbale di contestazione elevato dai Carabinieri di Castelli (TE), dove l’immaginabile suggeritore ha creduto di individuare nell’art. 35 co. 1° della Legge Regionale n.86/98, la possibile applicazione di un (illegittimo) divieto di promozione di eventi escursionistici non condotti da aderenti al Collegio delle Guide Alpine.


Scrive il Giudice di Pace nella sentenza: “È emerso che è stata sollevata la problematica relativa alla necessità che gli organi regionali adeguassero la propria legislazione ai principi dettati dalla giurisprudenza con riguardo alle guide ambientali escursionistiche. La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 459/05 ed ha chiarito che devono essere di competenza esclusiva delle guide alpine soltanto l’accompagnamento su terreno con l’uso dì tecniche e attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose che richiedano l’uso di corda, piccozza e ramponi, ne discende che ogni altra attività diversamente individuata possa essere svolta anche da altri soggetti, quali le guide come il sig. Sulli, che nell’espletamento della sua funzione di guida si dedica ad illustrare gli aspetti ambientali e naturalistici del percorso (…)“.

Sentenza ICONAFinalmente scritto in una sentenza che anche l’interpretazione della legge regionale abruzzese sulle Guide Alpine è compresa nel pronunciamento inappellabile della Corte Costituzionale del 2005.
Con l’importante ulteriore specifica “Si deduce in merito che in effetti la Legge Regionale invocata per accertare la violazione non risulta adeguata, in particolare in ordine all’art. 16 comma 3°”. Cioè quell’assurdo “inscatolamento” che, unico caso in Italia, pretendeva di inquadrare l’attività delle Guide Ambientali Escursionistiche tra le specializzazioni degli Accompagnatori di Media Montagna (ovviamente senza mai rendere possibile ottenere tale specializzazione).

Legge regionale già segnalata dal Difensore Civico della Regione Abruzzo con una nota del 12 giugno 2018: è altrettanto evidente che la legislazione regionale non possa non tener conto delle disposizioni contenute nelle leggi quadro vigenti nella specifica materia e della giurisprudenza che si è formata, si rinnova l’invito al Servizio competente ad esaminare con urgenza la questione congiuntamente con i Servizi Legislativi del Consiglio e della Giunta regionali al fine di verificare, appunto, la compatibilità della legislazione regionale vigente con quella nazionale e con la richiamata giurisprudenza.”
Nel corso della seconda metà del 2020 e dei primi mesi del 2021 sono state elevate una decina di queste sanzioni, tutte nella zona del Gran Sasso e in particolare nel Comune di Castelli in cui risiede anche il Presidente del Collegio Guide Alpine Abruzzo. Tutte oggetto di ricorso da parte di AIGAE a tutela dei propri associati e non solo!

 Il socio è stato seguito dall’Ufficio Legale AIGAE, studio Ambrosio e Commodo di Torino, con supporto in loco dell’Avv.to Nicola Farina.

Archiviazione del 24-2-2021, registrata il 15-3-2021.

Leggi il testo completo della sentenza cliccando qui.

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