Altre ARCHIVIAZIONI in procedimenti contro GAE
Diverse sono le archiviazioni che si susseguono da parte dei tribunali di tutta Italia. Sempre a seguito di denunce per presunta violazione dell’art. 348 C.P. relativo all’abuso di professione di Guida Alpina. Tutte a seguito di esposti dei Collegi Regionali delle Guide Alpine o presentate da singole guide o Accompagnatori di Media Montagna.
Una vera e propria tecnica commerciale atta a intimidire, denigrare e diffamare le Guide Ambientali Escursionistiche che legittimamente lavorano ai sensi della Legge 4/2013 sulle Libere Professioni non Ordinistiche, ai sensi della quale AIGAE è riconosciuta come Associazione professionale di Categoria. Con tutte le garanzie a tutela dei consumatori che questo rappresenta: dall’iscrizione tramite corsi, esami o concorsi, all’assicurazione RC, allo Sportello del Consumatore, alla trasparenza dei dati, alla possibilità per le guide di ottenere l’Attestazione di Qualità.
I mesi che passano tra le denunce e le archiviazioni creano un indubbio vantaggio commerciale alle altre categoria professionali. Che creano in questo modo volutamente situazioni di sospensione lavorativa per le G.A.E. in attesa dello sviluppo delle indagini.
Una notevole e inutile mole di lavoro per organi di Polizia e Tribunali a spese dei contribuenti.
Nonostante la sentenza 459/2005 della Corte Costituzionale, indichi chiaramente che le professioni di Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore di Media Montagna abbiano parziali sovrapposizioni ma con profili distinti, poiché la prima è professione turistica di accompagnamento in ambiente e basata sulla divulgazione e la seconda caratterizzata da un taglio tecnico-sportivo. E nonostante anche il parere delle avvocature regionali che sottolineano anche quanto la L.6/89 sulle Guide Alpine crei “una condizione di privilegio così esclusivo da apparire di carattere sproporzionato e irragionevole rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela del destinatario della prestazione del servizio.”
Sottolineando anche che l’orientamento costante è infatti quello di “ammettere disposizioni restrittive solo laddove taluni principi, come quello della maggiore tutela della salute pubblica o dell’ambiente, risultino prevalenti rispetto ad altre esigenze, quali l’assicurare la tutela della concorrenza”.
L’Avvocatura della Regione Marche, con parere del 13-3-2018 ha ribadito anche “l’assenza dei limiti altitudinali che l’inesistenza della definizione di ambiente montano” oltre a confermare “NON ESCLUSIVITÀ DELL’ACCOMPAGNAMENTO ESCURSIONISTICO, anche su terreni innevati, se non nell’utilizzo di “corde, piccozze e ramponi”.
ELENCO ARCHIVIAZIONI (oltre alle decine di denunce ed esposti che gli organi di Polizia scelgono di non inviare ai tribunali per assenza di reato):