ARCHIVIAZIONE procedimento contro GAE – Tribunale Pesaro 17-7-2015
Ennesimo caso di archiviazione a seguito di denuncia per esercizio abusivo di professione (art. 348 del codice penale) da parte di una Guida Alpina nei confronti di una Guida Ambientale Escursionistica perché stava (regolarmente) accompagnando un gruppo sui Monti Sibillini su terreno innevato.
La memoria difensiva depositata dagli avvocati della difesa ha fatto riferimento sia alla L.4/2013 nell’inquadramento delle G.A.E. tra le professioni non organizzate in ordini e collegi, che alla sentenza 459/2005 della Corte Costituzionale. Sentenza che viene infatti citata anche dal Procuratore della Repubblica nella richiesta di archiviazione.
TRIBUNALE DI PESARO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
art. 409 c.p.p.
Il Giudice per le Indagini Preliminari
Letti gli atti del procedimento a carico di [omissis] per il resto di cui all’art. 348 cp
Esaminata la richies?ta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero pervenuta in data 17.7.2015
Richiamate le condivisibili argomentazioni esposte dal Pubblico Ministero nella propria richiesta a cui si riporta;
P.Q.M.
Visto l’art. 409 c.p.p.
DISPONE
l’archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, rilasciando fin d’ora preventiva autorizzazione al rilascio di copie a richiesta dell’indagato e suo difensore, della p.o. e suo difensore, della P.A. o di enti pubblici portatori di un interesse nel procedimento.
Pesaro, 28.7.015
Il Giudice
Dott. Lorena Mussoni
Depositato in Cancelleria il 28 LUG. 2015
N. 821-2015 RG.PM(M21)
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Pesaro
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
Al Giudice per le indagini preliminari
Sede
Il Procuratore della Repubblica
Letti gli atti del procedimento penale a carico di: [omissis]
35/E – elettivamente domiciliato per le notificazioni (art. 161 c.p.p.) presso lo studio dei difensori di fiducia;
persona sottoposta ad indagini preliminari in ordine alla seguente imputazione:
reato p. e p. dall’art. 348 c.p.
In Fano (PU), 08/02/2015
Ritenuto che nella condotta ascritta all’indagato non appare ipotizzabile il delitto di abusivo esercizio di una professione; come dettagliatamente illustrato nella memoria difensiva depositata in atti, non si possono ravvisare nel comportamento tenuto dall’indagato (in data 8 febbraio 2015 nel comune di Arquata del Tronto) elementi riconducibili ad una attività propria di guida alpina, in relazione alla quale il soggetto non ha la speciale abilitazione.
[Omissis] è una guida ambientale escursionista, e nella giornata sopra indicata ha accompagnato un gruppo di persone pesaresi in un percorso escursionista nei Monti Sibillini, che non richiedeva comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche, vale a dire corda, picozza e ramponi, come espressamente indicato dalla normativa regionale in materia. Ciò si rileva dal percorso allegato e dalla circostanza che, attese le caratteristiche della escursione, non vi era la necessità dell’utilizzo delle tipiche attrezzature alpine da montagna.
Da ciò ne consegue che nessuna invasione delle competenze della figura professionale della guida alpina è stata realizzata dall’indagato e che, come espressamente indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 2005, la figura della guida ambientale escursionistica, ha una sua autonomia che si differenzia dall’altra figura professionale di guida alpina, che deve guidare percorsi di particolare difficoltà, circostanza che non si è realizzata nel caso in esame;
CHIEDE
disporsi l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.
Si chiede altresì. che sia rilasciata preventiva autorizzazione al rilascio di copie a richiesta dell’indagato e del suo difensore della persona offesa e del suo difensore, della P.A. e degli enti pubblici portatori di un interesse nel procedimento.
Pesaro, 09/07/2015
Il Procuratore della Repubblica
dott.ssa Maria Letizia Fucci Sost.
Depositata nella Cancelleria del Giudice in data 17 LUG 2015