Richiesta di sponsorizzazione e patrocinio
ARTICOLO 163 – SPONSORIZZAZIONE, DEFINIZIONE E NORME GENERALI
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque, in ragione della propria attività si occupa di problematiche attinenti le finalità istituzionali dell’AIGAE, in armonia con quanto previsto dallo Statuto vigente.
2. Ai fini del presente Regolamento la sponsorizzazione viene definita quale: a) contratto atipico (art. 1322 cod. civ.), a forma libera (art. 1350 cod. civ.), di natura patrimoniale (art. 1174 cod. civ.), a prestazioni corrispettive in forza del quale lo sponsorizzato (o “sponsee”) si obbliga a consentire ad altri (“sponsor”) l’uso della propria immagine pubblica e/o del proprio nome e/o del proprio logo, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato o una attività, compresi corsi di formazione e aggiornamento; b) cambio merce senza conto economico.
3. La sponsorizzazione può avere quale corrispettivo una somma di denaro o una quantità di beni o servizi o entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente.
4. L’accordo di sponsorizzazione viene concluso mediante sottoscrizione di un accordo scritto che definisce:
a) soggetti dell’accordo;
b) oggetto della sponsorizzazione;
c) valore della sponsorizzazione;
d) impegni e/o obblighi dello sponsee e dello sponsor;
e) modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsee da parte dello sponsor;
f) lavori, servizi o corrispettivi monetari a fronte dell’attività dello sponsee;
g) verifiche e controlli sulle attività dello sponsee;
h) verifiche e controlli su attività dello sponsor;
i) profili economici del rapporto contrattuale;
j) validità temporale dell’accordo;
k) la facoltà di revoca e/o di risoluzione del contratto qualora nasca un conflitto di interesse tra l’attività dell’Associazione e quella dello sponsor o si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla immagine dell’AIGAE o si verifichi una incompatibilità tra l’attività dello sponsor e le finalità istituzionali dell’AIGAE.
ARTICOLO 164 – SPONSORIZZAZIONE, CONTRATTO
1. L’accordo di sponsorizzazione, nei casi in cui AIGAE sia soggetto sponsorizzante, viene approvato dalla Giunta Esecutiva che definisce, inoltre, il valore della sponsorizzazione, in relazione all’entità dell’azienda o dell’istituzione che richiederà la sponsorizzazione e alle modalità di veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsee da parte dello sponsor.
2. In caso di urgenza l’accordo può essere approvato dal Presidente.
3. In ogni caso il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dal Presidente AIGAE.
ARTICOLO 165 – SPONSORIZZAZIONE, MOTIVI DI RIFIUTO
1. Costituiscono motivi di rifiuto della sponsorizzazione: a) il conflitto di interesse, anche solo potenziale, con le attività dell’AIGAE; b) un possibile pregiudizio o danno alla immagine o alle iniziative dell’AIGAE derivante dal messaggio pubblicitario; c) la non corrispondenza dell’accordo alle finalità istituzionali e statutarie; d) la non convenienza dell’accordo per motivi di opportunità generale. 2. Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni riguardanti attività di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
ARTICOLO 166 – PATROCINIO, DEFINIZIONE
1. Il patrocinio si configura come un’attestazione di apprezzamento e di adesione a manifestazioni, pubblicazioni e iniziative proposte da terzi e ritenute meritevoli per le finalità, nonché per la validità sociale, culturale e scientifica dei temi proposti alle quali AIGAE partecipa spendendo il proprio nome e/o marchio.
2. Il patrocinio si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo associativi su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, sul web e altro materiale divulgativo in generale, secondo le seguenti indicazioni: “con il patrocinio della Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche” oppure, in forma abbreviata, “con il patrocinio di AIGAE”.
3. Con la concessione del patrocinio il soggetto patrocinato è autorizzato all’uso delle diciture sopra richiamate in collegamento con l’uso del logo AIGAE, in formato più piccolo del marchio e/o del logo del patrocinato, in formato almeno pari a quello di eventuali altri soggetti patrocinatori e nel formato e nei colori originali fornito da AIGAE.
4. L’uso del logo dovrà comunque avvenire nel rispetto di tutte le regole previste negli articoli da 156 a 162 del presente Regolamento Nazionale.
5. La concessione del patrocinio non impegna AIGAE sul piano finanziario né garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni, salvo quanto eventualmente e specificamente indicato nella comunicazione di concessione di patrocinio
ARTICOLO 167 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1. Le domande tese ad ottenere il patrocinio e/o l’uso del logo e della denominazione vanno indirizzate alla Presidenza Nazionale tramite la Segreteria in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della iniziativa.
2. Allo scopo di dimostrare la compatibilità della richiesta con le finalità istituzionali della AIGAE è necessario indicare il programma di massima, la motivazione e gli obiettivi della iniziativa.
3. Le manifestazioni o le iniziative per cui si richieda il patrocinio dell’AIGAE devono prevedere accesso e partecipazione libera e gratuita.
4. Il richiedente il patrocinio deve altresì impegnarsi ad inviare alla Segreteria Nazionale copia del materiale promozionale realizzato per l’iniziativa o la manifestazione patrocinata al fine di verificare il rispetto del presente Regolamento e ad apportare le eventuali modifiche richieste da AIGAE.
5. L’uso di materiale propagandistico recante il logo e/o la denominazione di AIGAE si intende autorizzato solo previa, espressa approvazione di AIGAE.
6. Il patrocinio dell’AIGAE potrà essere concesso a manifestazioni organizzate da:
a) coordinamenti AIGAE;
b) Soci AIGAE;
c) soggetti pubblici e privati.
7. I coordinamenti AIGAE possono utilizzare il patrocinio per le iniziative del Coordinamento Regionale o Territoriale senza inoltrare la richiesta.
8. Le richieste di patrocinio richieste da Soci AIGAE, qualora queste soddisfino i requisiti descritti nei commi da 1 a 5 del presente articolo del presente Regolamento Nazionale, ottengono il patrocinio gratuitamente.
9. La concessione del patrocinio e/o dell’uso del logo e della denominazione a soggetti esterni alla AIGAE può essere subordinato al pagamento di un contributo quale corrispettivo per l’azione di promozione e divulgazione posta in essere dall’AIGAE a favore della iniziativa e del soggetto patrocinati, da stabilire successivamente alla richiesta in base alla rilevanza, alle caratteristiche ed alla eventuale natura commerciale della manifestazione o dell’iniziativa. 10. La concessione del patrocinio e/o dell’uso del logo e della denominazione è decisa dal Presidente a suo insindacabile giudizio.
11. La concessione del patrocinio e/o dell’uso del logo e della denominazione è limitata al soggetto che ha avanzato richiesta. Non sarà possibile trasferire tale beneficio ad altri soggetti.
12. La concessione del patrocinio e/o dell’uso del logo e della denominazione è limitata all’iniziativa o manifestazione per cui è stato richiesto e decade con l’ultimazione di questa; in caso di ripetizioni della stessa iniziativa, sarà necessario richiedere ulteriori patrocini.
ARTICOLO 168 – PATROCINIO PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
1. Il patrocinio AIGAE può essere altresì richiesto per iniziative di Formazione sia formale che informale e di Aggiornamento.
2. Le condizioni per la concessione del patrocinio e l’uso del marchio e nome AIGAE sono le stesse specificate negli articoli 142 comma 5, 159 e 167 del presente Regolamento Nazionale.
3. E’ facoltà della Commissione Formazione e Aggiornamento, previo autorizzazione della Tesoreria, di concedere contributi, a suo insindacabile giudizio, per eventi di formazione e aggiornamento da essa scelti a suo insindacabile giudizio. In questo caso gli eventi dovranno essere pubblicizzati con l’indicazione: “con il patrocinio e contributo dell’AIGAE”.
4. E’ facoltà dell’AIGAE di pubblicizzare l’evento patrocinato nei modi e nei mezzi che riterrà più opportuno.
5. Le domande tese ad ottenere il patrocinio per eventi formativi e/o di aggiornamento vanno indirizzate alla Segreteria Formazione e dovranno pervenire in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della iniziativa.
ARTICOLO 169 – PATROCINIO, CLAUSOLE FINALI
1. In tutti i casi dubbi, anche su questioni non espressamente indicate sopra, che possano far ritenere la concessione del patrocinio incompatibile con lo Statuto ed i Regolamenti e con le finalità istituzionali di AIGAE, la concessione del patrocinio potrà essere negata.
2. Il patrocinio può essere revocato qualora l’oggetto del patrocinio stesso risultasse a verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente Regolamento.
3. Sono in ogni caso vietati patrocini e/o concessioni d’uso del logo e della denominazione a manifestazioni riguardanti o comprendenti attività di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
4. AIGAE con la concessione del Patrocinio non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. Tanto meno AIGAE risponde per le obbligazioni previste e non onorate dal soggetto a cui è concesso il patrocinio.
5. AIGAE si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente Regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.
ARTICOLO 170 – NORME A CARATTERE GENERALE
1. AIGAE resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra i beneficiari di sponsorizzazioni o patrocini o concessioni d’uso del logo e della denominazione e soggetti terzi.
2. Chiunque vanti, a mezzo verbale o stampa, o mediante qualsiasi altro mezzo di informazione, un patrocinio, una autorizzazione all’uso del logo e della denominazione, una sponsorizzazione della AIGAE non ufficialmente ottenuti secondo la disciplina dettata dal presente Regolamento, verrà diffidato e potrà essere destinatario di ogni azione legale tesa a salvaguardare gli interessi della AIGAE.
3. I medesimi comportamenti, se tenuti da associati ad AIGAE, costituiscono illecito disciplinare.
ARTICOLO 171 – PARTNERSHIP
1. I rapporti di partnership sono definiti, da apposita convenzione, sottoscritta dal Presidente Nazionale.
2. Se la partnership è di interesse territoriale, può essere sottoscritta, su mandato del Presidente Nazionale, dal Coordinatore territorialmente competente.
3. La convenzione deve prevedere:
a) finalità trasparenti,
b) condivisione tra i partner dei valori costituenti di AIGAE;
c) obblighi contratti e vantaggi previsti per ogni partner;
d) durata prevista e modalità di risoluzione anticipata;
e) operatività e responsabilità reciproche.
SEGRETERIA e TESORERIA AIGAE
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